Art. 7.

      1. Il capo del Dipartimento e il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni e delle proposte del comitato scientifico, formulano un piano triennale di missione per gli Istituti italiani di cultura all'estero nelle diverse aree del mondo. I piani devono tenere conto della dislocazione storica e ambientale dei centri italiani di cultura, della presenza e consistenza delle comunità di lingua e di origine italiana e degli interessi italiani nell'area. I piani devono, altresì, tenere conto dei piani-Paesi elaborati dai comitati degli italiani all'estero e dal Consiglio generale degli italiani all'estero, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari.
      2. Il piano triennale di cui al comma 1, che comporta conseguenti criteri di selezione del personale scelto per concorso e di quello scelto per chiara fama, è comunicato alle competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.
      3. La durata delle nomine di cui agli articoli 4 e 6 non può essere inferiore alla durata del piano triennale, salvo ragioni che sono accertate e rese pubbliche dal consiglio di amministrazione del Dipartimento. Gli incarichi direttivi possono essere rinnovati una sola volta, ovvero per la durata del successivo piano triennale.
      4. Il piano triennale comprende altresì la ridefinizione del numero e della dislocazione degli Istituti italiani di cultura all'estero, nonché la eventuale riduzione del numero delle sedi, al fine di definire e dare maggiore prestigio agli Istituti di importanza strategica. Il piano triennale definisce, altresì, la missione degli Istituti in merito alla distribuzione di risorse fra gli interventi per la diffusione della cultura e per l'insegnamento della lingua italiana.

 

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